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Procedure di cambio d’appalto: Illegittimo il licenziamento per cambio d’appalto senza proposta di reimpiego

Martello giudice

Procedure di cambio d’appalto

Illegittimo il licenziamento per cambio d’appalto senza proposta di reimpiego. Arriva la conferma della cassazione

Anche per la Corte di Cassazione, a conferma di quanto statuito sia dal Tribunale di Palermo che dalla locale Corte d’Appello, è illegittimo il licenziamento del lavoratore per cambio d’appalto laddove l’azienda uscente abbia omesso di valutare ed eventualmente proporre al/ai lavoratore/i possibilità di reimpiego, su tutto il complesso aziendale, in altre posizioni lavorative compatibili.

Tale pronuncia, che pone fine ad una annosa e delicata questione, rappresenta un grande successo per il nostro studio legale, a tutela di lavoratori illegittimamente licenziati.
La fattispecie aveva ad oggetto una procedura di cambio d’appalto, ipotesi disciplinata dalla contrattazione collettiva, nella quale, stante la perdita di una determinata commessa, l’azienda c.d. “uscente” può, ricorrendone i presupposti, licenziare i lavoratori addetti in via prevalente ovvero esclusiva presso l’anzidetto appalto, i quali dovranno essere assunti dalla società che, a sua volta, si è aggiudicato l’appalto (c.d. “subentrante”).

La Suprema Corte, rigettando il ricorso promosso da parte datoriale, ha sancito il principio secondo cui 'ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario'. (Corte di Cassazione Sez. Lav., Ordinanza n. 1382/2025)

Dunque, secondo la Corte, nell’ipotesi di cambio d’appalto, ove non venga assolto il c.d. obbligo di repechage il licenziamento del/i lavoratore/i coinvolto/i è illegittimo, anche qualora questi abbia accettato l’assunzione alle dipendenze della società subentrante, con conseguente suo diritto di vedersi riconosciuta la tutela di legge (reintegrazione o risarcimento).

Le Sentenze in argomento, oltreché rappresentare motivo di grande orgoglio per i nostri legali, assumono un’importanza decisiva, in quanto pongono, definitivamente, un limite concreto all’utilizzo del licenziamento per cambio d’appalto - il quale rappresenta un’eccezione alle regole dettate da norme imperative in materia di procedure di licenziamento individuali e collettive - così evitando abusi che pregiudichino i diritti della parte debole del rapporto di lavoro.

Peraltro, a distanza di poche settimane dalla pubblicazione della predetta Sentenza, il Tribunale di Palermo ha confermato il medesimo orientamento anche avuto riguardo al settore dei servizi aeroportuali, cui si applica il C.C.N.L. Trasporto Aereo Handling, riconoscendo il diritto di ottenere la reintegrazione, ovvero in alternativa un’indennità risarcitoria pari a quindici mensilità, in favore di quattro lavoratori, in accoglimento delle domande promosse dagli Avv.ti Salvo Cangialosi e Giuseppe Cannata.