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Conciliazione sindacale nell’ambito del rapporto di lavoro:
il lavoratore può impugnarla?

Prospetto di un tribunale

Conciliazione sindacale nell’ambito del rapporto di lavoro:il lavoratore può impugnarla?

Il rapporto di lavoro, a differenze di altre tipologie contrattuali contraddistinte dalla parità sostanziale tra soggetti contraenti, si caratterizza per lo squilibrio tra la posizione del datore di lavoro, da un lato, ed il lavoratore che, notoriamente, si trova in situazione di soggezione.

Proprio per queste ragioni l’ordinamento prevede, in vari ambiti, delle tutele peculiari al fine di ridurre al minimo il predetto squilibrio ed evitare ipotesi di sopraffazione dell’uno, datore d lavoro, a discapito dell’altro, lavoratore.
In tale contesto si colloca la disciplina, sia sostanziale che processuale, in materia di rinunce e transazioni.

Infatti, nella prassi accade con sempre maggiore frequenza che situazioni conflittuali tra dipendenti e aziende, sia in costanza di rapporto che dopo la cessazione, si definiscano con la sottoscrizione di accordi 'in sede protetta'.
Ma quando tali accordi possono ritenersi definitivi e, quindi, non più impugnabili dal lavoratore?

Tuttavia, nella prassi giudiziale si registrano numerose pronunce volte a delimitare l’ambito di applicazione di tale inoppugnabilità.
Molto interessante, sotto tale profilo, è la recente Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, n. 5678/2025, secondo cui la conciliazione firmata in sede sindacale può beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’articolo 2113, comma 4, c.c. solo se viene perfezionata nelle sedi e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. In assenza di tali presupposti, quindi, l’accordo non costituisce una conciliazione in sede protetta, bensì una normale transazione, soggetta al regime ordinario di impugnabilità (6 mesi).

In particolare, la Corte Territoriale pone a fondamento della propria valutazione il rapporto tra l’articolo 2113 c.c. e l’articolo 412-ter c.p.c., secondo cui le conciliazioni sindacali devono svolgersi 'presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi', attribuendo a tale previsione carattere dirimente ai fini dell’inoppugnabilità della conciliazione.
La suddetta pronuncia sposa i principi delineati dalla Corte di Cassazione, tra le altre, con le Sentenze nn. 10065/2024 e 9286/2025.
Peraltro, analoga valutazione è stata di recente espressa dalla Corte di Appello di Palermo con la Sentenza n. 1048/2025, in un giudizio promosso da una lavoratrice assistita dal nostro studio legale.

Il consolidarsi del citato orientamento assume, nella prassi, conseguenze significative: il lavoratore che ha sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale potrà impugnare lo stesso, facendo rivivere tutti i diritti ivi transatti, entro sei mesi dalla sottoscrizione, a meno che tale conciliazione non sia avvenuta nelle c.d. sedi protette individuate dal C.C.N.L. di categoria, e con le modalità ivi previste.
La ratio sottesa a tale orientamento è, all’evidenza, quella di evitare che lo strumento della conciliazione in sede protetta venga adoperato in modo distorto; indi, riconoscendo validità assoluta (non più rivedibile) soltanto alla volontà espressa in seno ai tavoli di conciliazione previsti dal C.C.N.L. di categoria si intende salvaguardare la parte debole del rapporto di lavoro da possibili abusi che l’ordinamento mira, piuttosto, a scongiurare e sanzionare.

Note: Sentenza C.A. Milano, Sez. Lav., n. 5678/2025; Sentenza C.A. Palermo, Sez. Lav. n. 1048/2025