Graduatorie personale ATA e punteggio relativo ai servizi svolti presso Enti di formazione professionale.
Il contrasto giurisprudenziale che determina incertezza e disparità di trattamento
Il nostro studio legale è stato tra i primi ad occuparsi della controversa questione relativa al diritto, rivendicato da tanti soggetti che per diversi anni hanno lavorato nell’ambito della formazione professionale, di vedersi riconosciuto il punteggio connesso ai servizi svolti alle dipendenze di enti operanti nel predetto settore, all’interno delle graduatorie del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario).
Tale riconoscimento avrebbe comportato per i diretti interessati, dopo tanti anni di incertezza lavorativa, la concreta possibilità di concorrere agli incarichi che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il tramite degli Uffici Scolastici periferici, ogni anno assegna a coloro che sono inseriti nelle anzidette graduatorie, per la copertura dei posti disponibili, secondo le regole dettate da decreti Ministeriali aventi efficacia triennale.
Dunque, già con l’aggiornamento previsto dal D.M. 50/2021 (triennio 2021-2024) e successivamente con il D.M. n. 89/2024, di contenuto pressoché analogo al precedente, è stata disciplinata la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relativa ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, e collaboratore scolastico, il cui allegato “A” prevedeva, tra i servizi valutabili ai fini della determinazione del punteggio di ciascun candidato, quelli svolti presso "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate".
In forza di tale previsione tanti soggetti, in possesso dei relativi titoli di accesso, nel predisporre la domanda di inserimento o aggiornamento nelle predette graduatorie, hanno inserito i servizi svolti alle dipendenze di enti di formazione professionale accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, vedendosi, dapprima, convalidato il punteggio, con pedissequo accesso ai tanto agognati incarichi alle dipendenze del MIM, salvo poi vedersi revocato lo stesso ed i pedissequi incarichi frattanto assegnati.
Da quanto sopra è scaturito un inevitabile contenzioso, avente ad oggetto la corretta interpretazione - estensiva ovvero restrittiva - della norma regolamentare in argomento.
Orbene, dopo una prima fase in cui si sono susseguiti provvedimenti favorevoli ai ricorrenti (aspiranti lavoratori), soprattutto presso il Tribunale di Termini Imerese, nella seconda metà dell’anno 2024 si è registrata un’inversione di tendenza, con molteplici provvedimenti di rigetto.
Addirittura, in alcuni casi (patrocinati dal nostro studio legale), era stato riconosciuto non soltanto il diritto al punteggio, ma altresì al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni cui il ricorrente avrebbe avuto diritto laddove non gli fosse stato, illegittimamente, revocato l’incarico.
Dunque, ad oggi casi analoghi sono stati decisi in modo diverso, con inevitabile incertezza e senso di spaesamento da parte di tutti coloro per i quali tale questione rappresenta una importante, per alcuni unica, possibilità di ottenere una occupazione stabile.
Ciò che però stupisce è l’atteggiamento del Ministero, il quale ha di fatto avallato una disparità di trattamento tra personale docente e personale ATA in ordine al riconoscimento del servizio svolto presso gli enti di formazione professionale.
Infatti, risulta palesemente contraddittorio che, da ultimo con O.M. n. 88/2024, al personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio nelle relative graduatorie, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario, tale diritto venga negato, considerato che anche questi ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.
È evidente, nel caso di specie, il prodursi di una condotta illegittima e discriminatoria perpetrata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Ministero, inopinatamente, valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale da detti soggetti. Certamente, quanto sopra si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, nonché lede i principi di ragionevolezza e non discriminazione che devono ispirare la condotta della P.A.
In tal senso, ci si auspica un intervento chiarificatore da parte della Corte di Appello di Palermo, ove il contenzioso è approdato, con sentenza attesa entro la fine del corrente anno.