Licenziamento disciplinare
Per la Cassazione la mancata contestazione di addebito determina l’inesistenza del procedimento disciplinare ed il lavoratore ha diritto alla reintegrazione in azienda.
Come noto nell’ambito del rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro voglia esercitare il proprio potere disciplinare nei confronti del lavoratore, ciò deve avvenire nel rispetto di quanto statuito dall’art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il cui comma 2 prevede che "Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa"
Orbene l’anzidetta prerogativa prescinde dalla gravità dei fatti asseritamente commessi dal lavoratore il quale, prima di vedersi irrogare qualsivoglia provvedimento disciplinare, ha diritto di essere portato a conoscenza, in modo tempestivo e specifico, delle violazioni che gli vengono addebitate, in modo tale da poter prendere posizione in ordine alle stessi, rassegnando le proprie giustificazioni nei termini previsti dalla legge ovvero dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Ma cosa succede qualora parte datoriale ometta di contestare gli addebiti al lavoratore, con comunicazione consegnata a mani dello stesso, ovvero a mezzo pec o raccomandata a/r?
Ebbene nella prassi giudiziale siffatte ipotesi sono sempre più ricorrenti e la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ogniqualvolta ha ravvisato una violazione dell’art. 7 comma 2 cit,, in modo unanime ha ritenuto illegittimo il licenziamento.
Tuttavia, se tale declaratoria di illegittimità deriva dalla mera applicazione dell’incontrovertibile dato normativo, qualche problema in più nella prassi giudiziale si è avuto in ordine al regime di tutela spettante al lavoratore, anche alla luce dei molteplici interventi normativi che hanno interessato la problematica.
Sul punto, si segnala la recente ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 17208/2026 ha statuito che "anche in ipotesi di applicazione del d. lgs. n. 23/2015, appare condivisibile l’affermazione secondo la quale la mancanza della lettera di contestazione non integra la nullità del licenziamento ma determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare con applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 novellato, e non già la tutela di cui ai primi due commi della stessa disposizione (cfr. Cass. n. 4879/2020)".
Infatti, continua la Corte "quantunque tale indirizzo si sia sviluppato con riferimento al regime di cui all’art. 18 della l. 300/70, esso è mutuabile anche nel regime di cui al d.lgs. 23/2015, stante l’affinità di ratio (cfr. Cass. n. 28927 del 2024), posto che anche in relazione alla fattispecie in esame viene in rilievo il radicale difetto di contestazione dell’infrazione che, alla luce dei consolidati arresti di questa Corte determina l’inesistenza dell’intero procedimento e non solo delle norme che lo disciplinano".
Tale pronuncia si pone in continuità con analoghi provvedimenti della Cassazione (Cass. n. 1157 del 2026, Cass. n. 2377 del 2026).
Pertanto, laddove il lavoratore licenziato per motivi disciplinari riscontri la mancanza della contestazione di addebito propedeutica all’irrogazione della sanzione disciplinare, questi, qualunque sia la normativa medio tempore applicabile al proprio rapporto di lavoro, potrà impugnare il licenziamento, nei termini previsti ex lege (60 giorni in via stragiudiziale e successivi 180 in via giudiziale) al fine di vedersi riconosciuta la c.d. tutela reale, consistente nel diritto alla reintegrazione in azienda ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione ed al versamento, con riferimento al medesimo periodo, della relativa contribuzione.