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Liquidazione controllata

Martello del giudice

Liquidazione controllata con la sola presenza di un’autovettura nel patrimonio del debitore istante

Con una recente sentenza il ribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, ha concesso l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore con un ammontare di debiti pari ad € 67.307,84 (limite minimo per la proposizione € 50.000,00), disponendo la liquidazione dell’unica vecchia autovettura presente nel patrimonio dell’istante.

Pertanto, con tale provvedimento il Tribunale ha concesso l’apertura della procedura pur essendo presente nel patrimonio del debitore istante - oltre ad uno stipendio minimo (famiglia monoreddito) necessario per il soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare dello stesso – unicamente una vecchia autovettura con valore di mercato stimato in € 4.000,00.
Il liquidatore, dunque, tenterà di liquidare il bene mediante vendita competitiva e con il ricavato verranno parzialmente soddisfatti i creditori. Conseguentemente, al termine della procedura, il debitore avrà la possibilità di chiedere l’esdebitazione, con conseguente stralcio delle ulteriori posizioni debitorie esistenti o residuali.

Va evidenziato che tali procedure si chiudono con ulteriore sentenza al termine di tutte le operazioni di liquidazione e previa verifica sul patrimonio del debitore istante di assenza di altri beni rilevanti economicamente, ma senza una durata minima prestabilita dalla legge, sicché non è possibile stabilirne la durata minima inizialmente.

Inoltre, va ribadito che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità, senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all’art. 268, comma IV, CCII: ovverosia i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Infine, il Tribunale, a salvaguardia del patrimonio del debitore posto a garanzia della procedura, ha concesso le c.d. misure protettive, disponendo che "dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura".