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Onere della prova in materia di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore

Prospetto di un tribunale

Onere della prova in materia di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore

Annullate sei sanzioni disciplinari irrogate dal Ministero dell’Istruzione nei confronti di una DSGA.

Con una Sentenza pubblicata negli scorsi giorni il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), dipendente di un noto istituto scolastico palermitano, difesa anche dall’Avv. Salvo Cangialosi dello Studio legale Cangialosi & Cannata, dichiarando la nullità di tutte le sanzioni disciplinari irrogate nei suoi confronti dall’istituto, nella persona del Dirigente Scolastico, con condanna del Ministero dell’Istruzione a rimborsare alla lavoratrice la retribuzione indebitamente trattenuta in applicazione della anzidette sanzioni, nonché una parte delle spese legali.

L’azione promossa dalla lavoratrice metteva in luce i molteplici vizi, sia formali che sostanziali, che avevano contraddistinto i procedimenti disciplinari posti in essere, in un arco temporale assai breve, a proprio carico. Inoltre, veniva rilevata la carenza probatoria in ordine a tutti i fatti addebitati.

Il Tribunale - ribadendo il consolidato principio secondo cui, in materia di sanzioni disciplinari, in caso di impugnazione grava sul datore di lavoro allegare e provare tutte le circostanze di fatto che giustifichino la legittimità, anche in termini di proporzionalità, della sanzione - non ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta in giudizio dal Ministero resistente, avente ad oggetto dichiarazioni, richieste di chiarimenti e riscontri provenienti da soggetti terzi rispetto al giudizio, ritenuti, in assenza di ulteriori elementi, meri indizi.

Pertanto, non poteva ritenersi assolto l’onere della prova, con conseguente nullità di tutte le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti della lavoratrice.
Veniva invece rigettata la domanda risarcitoria promossa da quest’ultima, motivata dall’illegittimo accanimento sanzionatorio posto in essere nei propri confronti.

Infatti, nonostante la declaratoria di illegittimità di tutte le sanzioni disciplinari, nonché la prova, puntualmente fornita in giudizio dalla lavoratrice e ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro, circa le ripercussioni negative patite in termini di danno alla salute, non è stata riconosciuto sussistente, nel caso di specie, il nesso eziologico e l’elemento soggettivo.

Ad ogni modo, l’accoglimento della domanda principale, relativa all’illegittimità delle sanzioni disciplinari, ha reso giustizia alla lavoratrice, la quale in tal modo ha evitato gravi ripercussioni alla propria carriera.