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Spetta il risarcimento del danno all’automobilista in caso di sinistro scaturito dall’attraversamento di un cinghiale

Un cinghiale attravera la strada

Spetta il risarcimento del danno all’automobilista in caso di sinistro scaturito dall’attraversamento di un cinghiale

Con una recente Sentenza del Giudice di Pace di Palermo è stato accolto il ricorso di un automobilista, difeso dal nostro studio legale, che agiva in giudizio contro l’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per il risarcimento degli ingenti danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell’impatto contro un cinghiale, improvvisamente sbucato dal ciglio della strada, che tentava di attraversare la carreggiata. Il ricorrente, nel caso di specie, procedeva regolarmente sulla propria corsia di percorrenza durante le ore serali e si vedeva invasa la carreggiata dal malcapitato animale.

Come provato in corso di causa dall’automobilista, inoltre, sul luogo del sinistro non era presente illuminazione pubblica e, al contempo, il guard rail a margine della carreggiata risultava essere assente per lunghi tratti, né era prevista ulteriore recinzione volta a limitare l’accesso all’asse viario agli animali selvatici. La strada statale in questione, infatti, insiste lungo varie zone agricole e boschive, con il costante pericolo, dunque, di attraversamento di animali selvatici e/o randagi.

Di contro l’Amministrazione resistente - unico soggetto legittimato passivo in quanto il titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, come anche delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica - su cui gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza del caso fortuito e/o di altre circostanze idonee a far venir meno la propria responsabilità in ordine al sinistro.

Pertanto il GdP di Palermo, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di danni ex art. 2052 c.c., ha condannato l’Assessorato Regionale resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente automobilista, quantificati, come da domanda, tenuto conto delle spese necessarie per la riparazione dell’autoveicolo e del fermo tecnico, in misura pari ad € 6.500,00, oltre accessori di legge ed oltre alle spese di procedura.

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